L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno delle persone totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’l’indennità di accompagnamento nasce poiché alla base del nostro ordinamento c’è il principio sancito dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
I requisiti
Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Il tipo di beneficio ottenibile varia in base alla percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa, a partire dal 33%, che è il grado minimo, sulla base di una apposita tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992. Il diritto alle prestazioni economiche viene maturato in presenza di una percentuale di invalidità a partire dal 74%.
Gli adempimenti
La procedura per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento parte con l’invio, da parte del soggetto interessato, del certificato medico introduttivo stilato dal medico di base.
Successivamente, per l’ottenimento, l’indennità di accompagnamento presuppone che l’interessato presenti domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari presso l’INPS, affinché l’istituto verifichi il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.
Nel caso in cui vi siano i presupposti anche per l’ottenimento delle prestazioni economiche di cui all’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà trasmettere all’INPS i propri dati socio economici e reddituali, che l’istituto dovrà verificare. Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Importo
Per il 2019 l’importo dell’indennità è di 517,84 euro.
Incompatibilità
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale, nonché compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Ulteriori categorie interessate
L’indennità di accompagnamento spetta inoltre:
- alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
- ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”
- a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005).