Ogni lavoratore dipendente ha diritto ad una retribuzione, che essa sia su base oraria, giornaliera, settimanale o anche mensile.
Nel nostro caso, il lavoratore dipendente di cui trattiamo è il collaboratore domestico e la sua retribuzione prende il nome di salario.
il diritto alla retribuzione e quindi al salario percepito, è stabilito dall’articolo 36 della costituzione italiana, che stabilisce anche l’obbligatorietà della retribuzione minima. Tuttavia questa è fissata per ogni tipologia (o categoria) di lavoratore dal contratto collettivo del lavoro.
Secondo il CCNL le retribuzioni minime per ogni categoria sono:
Prima categoria super: circa 1200€
Prima categoria: circa 1100€
Seconda categoria: circa 850€
Terza categoria: circa 750€
Esiste inoltre anche una quinta categoria che viene definita in attesa. Sono tutti quei dipendenti a cui è richiesta la sola presenza in orario notturno. Essi hanno diritto ad una retribuzione pari a circa 500€.
Al lavoratore a cui è richiesta la presenza superiore alle 6 ore lavorative, come già descritto nel precedente articolo in cui abbiamo parlato della formulazione di un contratto per collaboratore domestico, spetta una indennità per il vitto e l’alloggio. Questa è calcolata di circa 4,70€ al giorno così suddivisi:
pranzo e/o colazione: 1,64€/giorno
cena: 1,64€/giorno
alloggio: 1,42€/giorno
Il datore di lavoro dovrà redigere ogni mese un prospetto paga in duplice copia (una per se e una per il lavoratore dipendente che dovrà firmare).
Riepilogando nel salario e quindi sulla busta paga di ogni lavoratore, ogni mese dovranno essere riportate le seguenti voci:
1 – retribuzione minima contrattuale
2 – scatti di anzianità che comportano per ogni biennio, fino ad un massimo di 7, l’aumento del 4% sulla retribuzione contrattuale
3 – eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio (vedete la tabella sopra descritta)
4 – un eventuale superminimo.
Infine, in corrispondenza del mese di dicembre, o comunque delle feste natalizie, al collaboratore domestico spetta il pagamento di una tredicesima mensilità, in cui dovranno essere calcolate anche tutte le diarie per vitto e alloggio.