Malattia – Normativa

Quando la colf, la badante, la babysitter o qualsiasi altro collaboratore domestico si ammala e va in malattia, esso deve ricevere lo stesso trattamento di qualsiasi altro dipendente.

In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire per tempo il proprio datore di lavoro. Qualora questo non potesse avvenire, per cause di forza maggiore, dovrà comunque cercare di comunicarlo il prima possibile.

Ogni lavoratore che si sia assentato dal posto di lavoro per malattia, dovrà far pervenire entro il giorno successivo il certificato che riporti la prognosi di inabilità al lavoro.

Solamente nel caso in cui il collaboratore domestico sia un collaboratore in regime di convivenza non avrà l’obbligo di invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.

In questi casi al collaboratore domestico (che sia convivente o no) spetta un periodo di tempo in cui ha il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro. Ecco i periodi suddivisi secondo l’anzianità di servizio:

  • Al dipendente che ha una anzianità di lavoro che non superi i 6 mesi e abbia superato il periodo di prova, spettano 10 giorni, prima della perdita del diritto al mantenimento del posto di lavoro.
  • Se il lavoratore ha maturato una anzianità lavorativa che supera i due anni, ha un periodo di malattia di circa 45 giorni.
  • Se invece, il collaboratore domestico ha superato i 2 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, gli spettano 180 giorni.

Tutte le giornate lavorative sopra elencate, sono da calcolare nell’arco dell’anno solare, iniziando a contare 365 giorni di decorrenza dall’evento.

In caso di malattia oncologica del lavoratore, la tabella sopraelencata sarà da maggiorare del 50% (solamente però previa documentazione rilasciata dalla ASL).

Gli stessi periodi si possono intendere anche nei casi di malattia professionale o infortunio sul posto di lavoro.

In caso di malattia professionale o infortunio sul posto di lavoro, il datore è tenuto a comunicare all’INAIL tali eventi, nei seguenti termini:

  • Entro le 24 ore in caso di morte del dipendente ( anche se essa fosse presunta morte)
  • entro le 48 ore in caso di incidenti che sono stati comunicati tramite certificato e che non sono guaribili entro tre giorni.
  • entro le 48 ore dalla ricezione del certificato attestante l’infortunio o la malattia, anche se guaribile entro i tre giorni ma non guariti entro tale termine.

Il datore di lavoro nel momento in cui riscontra malattia professionale o infortunio sul posto di lavoro da parte di uno dei suoi collaboratori domestici, deve sporgere due tipologie di denuncia:

  • la prima all’INAIL seguendo l’apposita procedura da compilare sui moduli preposti presso l’istituto.
  • Alle autorità di pubblica sicurezza.

In caso di malattia professionale o infortunio, il datore di lavoro deve comunque continuare ad emettere la stessa retribuzione per interno, durante i primi tre giorni di malattia.