Previdenza Complementare -normativa

La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce.

La previdenza complementare è fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione ossia che per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. A vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari vi è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Nel momento in cui l’iscritto inizierà a ricevere l’assegno di previdenza sociale costituito dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione, verra liquidata anche una rendita aggiuntiva.

Mentre la previdenza obbligatoria si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita.

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria può essere:
• volontaria ossia che il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare;
• a capitalizzazione individuale dove i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva;
• a contribuzione definita ovvero quando si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento;
• gestita da soggetti ed enti di diritto privato.

Tutti possono aderire volontariamente a una forma di previdenza complementare per costruirsi una rendita pensionistica. infatti, può interessa i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i familiari a carico dei lavoratori.

Possono quindi aderire alle forme pensionistiche complementari:
• lavoratori dipendenti privati e pubblici
• lavoratori autonomi o liberi professionisti
• lavoratori con contratti atipici come ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.
soggetti fiscalmente a carico
• tutti coloro che non svolgono un’attività lavorativa

Per i dipendenti del settore privato opera il meccanismo del conferimento tacito del TFR cosiddetto “silenzio assenso”, che determina l’adesione al Fondo pensione in caso di silenzio del lavoratore circa la destinazione del proprio TFR passati sei mesi dall’assunzione. In caso di adesione “tacita” il TFR viene versato dal datore di lavoro al fondo negoziale di riferimento, ovvero ad altro fondo individuato dalla contrattazione collettiva.