Collaboratore Domestico – Riepilogo

Orario di lavoro, riposi settimanali, recuperi e straordinari: il riepilogo del contratto per collaboratore domestico

Ecco tutti i punti presi in esame dal CCNL del collaboratore domestico, riassunti in semplici passaggi.

ORARIO di LAVORO :
La durata dell’orario di lavoro è concordata fra le parti. L’art. 15 del CCNL collaboratori domestici, prevede un massimo di:
10 ore giornaliere, non consecutive, distribuite su 5 giorni alla settimana + 4 ore il sesto giorno, per un totale di 54 ore settimanali, per i collaboratori conviventi;
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana, per i collaboratori non conviventi;E’ possibile stipulare contratti con numero inferiore di ore ma è importante tener presente che:
– per i collaboratori non conviventi la paga mensile si calcola in base alle ore contrattuali;
– per i collaboratori conviventi la paga mensile rimane fissa indipendentemente dalle ore settimanali contrattuali;

Ciò che cambia sono i contributi, che si calcolano sempre in base alle ore retribuite.

RIPOSI SETTIMANALICome previsto dall’art. 14 e art 15 (comma 4):

Per i lavoratori conviventi:

il riposo settimanale è di 36 ore (1 giorno e mezzo): la domenica (24 ore) più mezza giornata (12 ore) concordata durante la settimana. Se un collaboratore lavora nelle 12 ore di riposo infrasettimanale la retribuzione oraria dovrà essere maggiorata del 40% sulla paga di fatto, mentre se di domenica con retribuzione maggiorata del 60%.

Inoltre, è previsto, nel caso in cui il collaboratore domestico non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00, un riposo intermedio non retribuito di almeno due ore, durante le quali il lavoratore può decidere o meno di rimanere nell’abitazione del datore di lavoro.

Per i lavoratori non conviventi: il riposo, con il rinnovo del contratto del 21 maggio 2013, viene diminuito a 24 ore, ossia un giorno (prima era un giorno e mezzo come per i conviventi) da godere di domenica.

Il riposo domenicale è irrinunciabile. Nel caso di richiesta di straordinario in tal giorno il collaboratore domestico deve essere retribuito con la paga di fatto maggiorata del 60% e deve essere concesso un giorno di riposo il giorno immediatamente successivo.

Solo nel caso il lavoratore processi una fede religiosa che preveda il riposo in un giorno diverso dalla domenica, le parti possono accordarsi di modificare il giorno di riposo. Comunque la domenica rimane la maggiorazione del 60%.

Nel caso il collaboratore domestico non convivente lavori per un orario pari o maggiore di 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto oppure un’indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. Il tempo del pasto, sarà però concordato tra le parti e non retribuito.

RECUPERI:

È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

LAVORO STRAORDINARIO:

Le ore di lavoro  richieste oltre l’orario giornaliero massimo previsto sono da retribuire con una paga di fatto maggiorata del:
25% se il lavoro viene prestato tra le 6 e le 22;
50% se il lavoro viene prestati tra le 22 e le 6 (notturno straordinario).  Se invece si tratta di notturno ordinario (20% di maggiorazione);
60% se il lavoro viene prestato di domenica o durante la festività;
40% se il lavoro viene prestato da un collaboratore domestico convivente durante la mezza giornata di riposo infrasettimanale;
10% se il lavoro viene prestato da un collaboratore non convivente per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 nella fascia oraria 6.00 – 22.00.

Le ore di straordinario, tranne nel caso di emergenza, devono essere richieste con un giorno di preavviso.

ORARIO di LAVORO per il CONTRATTO di SOSTITUZIONE dei RIPOSI della COLLABORATRICE PRINCIPALE:

L’art 15, comma 9 del CCNL del 21 maggio 2013 introduce una nuova modalità di gestione.
I datori di lavoro possono assumere una collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della collaboratrice principale.

Si prevede che:
a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere: CSuper o DSuper;
b) possa essere stipulato solo per sostituire collaboratrici nei riposi;

c) che la retribuzione sia quella indicata nella tabella G (per il 2016: CS euro 7,20, DS euro 8,68), sia che il riposo cada di sabato o di domenica.