I contributi da riscatto sono dei contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione.
I contributi da riscatto sono dei contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali: vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge non, vi era l’obbligo del versamento contributivo o sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, (sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma) il cui accredito è gratuito, i contributi da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.
Contributi non versati
È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
• dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
• dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
• dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
• dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010)
Periodo scoperti da contribuzione
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
• il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
• l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
• l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
• gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
• l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
• i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
• periodi di lavoro svolto con contratto part time;
• i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
• ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
È possibile presentare la domanda per il versamento dei contributi da riscatto presso la sede Inps territorialmente competente, allegando la documentazione richiesta.
Possono fare richiesta, tutti:
• i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
• gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
•gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
• gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
Inoltre è concessa la facoltà di riscatto anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
L’importo da pagare ossia onere di riscatto, viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, notificato a mezzo raccomandata, in cui sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e precisati i termini per effettuare il versamento.
Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini MAV inviati dall’INPS e possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
È possibile provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento o in forma rateale che viene concesso qualora il richiedente non sia pensionato e che i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per la pensione
[fonte INPS]