Voucher Babysitter: INPS

La circolare INPS sui voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting

La L. 92 del 28.06.12, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’art. 4, c.24, lettera b) della L. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Con decreto n.37 del 22.12.12 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Il decreto prevede che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare.

CIRCOLARE:

1 – Premessa e quadro normativo

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Tale decreto prevede che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.

2 – Ambito di applicazione
È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità)[1]. Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Sono escluse dal beneficio: 1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

3 – Misura e durata del beneficio
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l’Inps. In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n.32/2011.

4 – Modalità di erogazione del beneficio
Il beneficio di cui in premessa previsto all’art.4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

4.1 Ritiro dei voucher
I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei. I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio. In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL, • il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’, • la sede INPS In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati. Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice – prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. La prestatrice del servizio di baby sittingpuò riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher. La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

[Fonte: INPS]