L’ Abbandono di un cane in estate è una pratica di dubbia moralità molto sconsigliata perché si incorre in sanzioni oltre che pecuniarie anche penali.
L’ abbandono di un cane in estate, è da sempre una pratica comune per tutte quelle famiglie che si ritrovano a dover andare in vacanza e non sanno a chi o dove lasciare il proprio animale domestico. È, tuttavia, possibile assumere un pet sitter che si prenda cura del cucciolo per tutta la durata della vacanza.. È quindi importante ricordare che questa è sempre una pratica molto sconsigliata perché porta ad incorrere in numerose sanzioni. Infatti l’ abbandono di un cane, è sotto la legislazione del codice penale.
L’articolo che regola l’ abbandono di un cane o di altri animali recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“.
Per abbandono si intendono anche casi di trascuratezza e di disinteresse verso l’animale, che esso sia un cane o anche un gatto, coniglio o animale da allevamento. L’abbandono, in ogni caso, è la sola volontà di abbandonare l’animale, ma anche l’intenzione di non prendersene più cura.
Proprio per questo motivo la Cassazione penale Sezione III con la sentenza del 10/07/2000 n. 11056 ha dichiarato che “Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 727 c.p. l’ abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all’abbandono. (Nel caso in esame due gattini abbandonati in un giardino erano morti di inedia). ”
Qui di seguito riportiamo gli articoli del codice penale che regolano l’ abbandono di un cane o di altri animali:
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.
Art. 638 Uccisione o Danneggiamento di Animali altrui
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
2. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Art. 672 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Art. 727 ( Abbandono di animali )
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Devono considerarsi quindi vietati gli spettacoli o intrattenimenti che facciano apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali: corse con pungolo acuminato, combattimenti di animali, corride, lancio di anatre in acqua, uso di animali vivi per alberi della cuccagna, o come bersaglio fisso e ogni altro spettacolo o intrattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma dell’art.727.
Questo era l’intera legislazione in merito all’abbandono di un cane o altro animale domestico.