Tutte le procedure per richiedere la convenzione con la ASL, per effettuare delle cure termali presso strutture idonee.
Effettuare delle cure termali a volte può richiedere un considerevole utilizzo di denaro, a causa dell’esclusività degli impianti e della particolarità delle cure. Tuttavia esiste la possibilità di ricevere tali cure sovvenzionate dal servizio sanitario nazionale italiano, regolamentato dal Ministero della Salute con D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato nel Marzo del 2001.
Si ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure (uno solo in un anno) che sono interamente a carico del SSN limitatamente alle patologie in grado di trarre beneficio da questi trattamenti. Queste sono tutte quelle malattie di origine otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie come:
– Rinopatia vasomotoria;
– Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
– Malattie cardiovascolari;
– Postumi di flebopatie di tipo cronico;
– Malattie ginecologiche;
– Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
– Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
– Malattie dell’apparato urinario;
– Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
– Malattie dell’apparato gastroenterico;
– Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi;
– Malattie reumatiche;
– Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
– Reumatismi extra-articolari;
– Malattie dermatologiche;
– Psoriasi;
– Dermatite seborroica ricorrente;
Per ottenere il diritto ad accedere a tali cure termali, il paziente deve essere in possesso di un certificato, che dovrà obbligatoriamente essere rilasciato dal proprio medico curante (su ricetta rosa) o da uno specialista in una delle patologie trattate. Nella ricetta dovrà essere ben specificata la diagnosi per la patologia che il paziente intende curare attraverso i trattamenti termali.
Possono usufruire delle cure termali, sovvenzionate dal servizio sanitario nazionale, generalmente tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, a patto che si trovino nella condizione di essere al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario.
Normativa differente la richiedono i “mutilati” e “invalidi di guerra o per servizio” poiché hanno diritto ad avere delle cure prescritte in base all’invalidità.
Per accedere all’usufrutto delle cure termali, una volta effettuata la visita presso il medico e attestata la patologia tramite ricetta medica, sarà sufficiente effettuare il pagamento del ticket che varia a seconda della categoria d’appartenenza. Queste sono tre:
• coloro che non usufruiscono dell’esenzione e che quindi sono chiamati a pagare una quota fissa di 50€ per tutto il ciclo di cure con un’età compresa tra 6 e 65 anni;
• coloro che risultano parzialmente esentati dal ticket che sono chiamati a pagare una quota fissa pari a 3,10€ e sono:
· tutti i cittadini con meno di sei anni o più di 65 che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito non supera 36.151,98 euro
· coloro che sono titolari di pensione sociale e anche i loro familiari, con un reddito non superiore a 8.263,31. Tale situazione è valida anche per i titolari di pensione “al minimo” che hanno più di 60 anni, per i disoccupati, gli invalidi per servizio. la parziale esenzione del ticket è applicabile anche agli invalidi civili dal 67% al 99%, quelli con assegno di accompagnamento, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi di guerra.
3) la categoria dei pazienti totalmente esenti dal ticket ossia tutti quei pazienti che non pagano nulla sono gli invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria titolari di pensione diretta, gli invalidi civili al 100%, gli invalidi con assegno di accompagnamento, i grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’80% e i ciechi assoluti.