Gli assegni familiari sono dei sussidi dati dallo stato alle famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia. Come è possibile riceverli? a chi spettano?
Gli assegni familiari sono dei sussidi dati dallo stato alle famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia il cui nucleo familiare è formato da:
• richiedente
• coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
• figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
• figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
• nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente
• fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
In caso di nuclei familiari numerosi ovvero composti da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, per la determinazione dell’assegno, sono considerati rilevanti anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.
Per studente è da intendersi il figlio che frequenta una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.
Per quanto riguarda gli assegni familiari assegnati ai lavoratori extracomunitari, loro hanno diritto solamente per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati ossia: Stati dell’Unione Europea; Capo Verde; Stati della ex Jugoslavia; Liechtenstein; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Svizzera; Tunisia (massimo 4 figli); Santa Sede.
Spettano ai lavoratori domestici il cui reddito è costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
La domanda per la richiesta degli assegni familiari deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente ed è possibile richiederli già dal primo mese di lavoro dipendente, secondo le misure imposte dalla normativa.
Inoltre dal 1°gennaio 2005 secondo la legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 559, gli assegni familiari possono essere pagati anche al coniuge che non ha un autonomo diritto alla corresponsione del sussidio. Inoltre è possibile richiedere da parte del coniuge il pagamento dell’assegno, se la richiesta è contemporanea alla domanda di assegno per il nucleo familiare del coniuge avente diritto.