Congedo Papà: Novità 2017

Confermato anche per il 2017 l’aumento dei giorni per il congedo papà. Scopri come richiederlo e che cosa è.

Nella legge di stabilità 2017 è stato confermato l’aumento dei giorno di congedo obbligatorio per i padri, che era già passato da uno a due giorni, nel 2016. Fino al 2015 il congedo papà si limitava solamente ad un permesso di un giorno da aumentare con i 2 giorni di permesso facoltativi che sono rimasti invariati.

Il congedo papà è quindi un esenzione dal lavoro obbligatoria, non è da ritenersi una alternativa al periodo di maternità ma è complementare. Altro discorso invece è per il permesso facoltativo che è subalterno ai giorni di maternità della madre, ovvero, per permettere al papà di usufruire dei 2 giorni facoltativi, la mamma deve rinunciare a due giorni di maternità.

Lo possono richiedere tutti i neo padri entro e non oltre il 5 mese di vita del bambino. Inoltre spetta il 100% della retribuzione. L’indennità è totalmente a carico dell’ente di previdenza sociale INPS, tuttavia verrà anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

È possibile richiedere il congedo papà con due diverse modalità:
• Con una domanda presentata direttamente all’INPS per via telematica attraverso i diversi servizi messi a disposizione:

– compilando il modulo di domanda Congedo Papà nell’area riservata (solo se si è in possesso di PIN INPS) – tramite contact center integrato (tel. 803164)
– tramite caf o patronati

Se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, la richiesta deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro. Devono essere indicate le date in cui intende usufruire del congedo papà, con un anticipo di almeno 15 giorni.

Il congedo di paternità può essere fruibile anche in via non continuativa. Numerose sono le novità riguardanti questo permesso per i neo papà. Con la nuova legge di bilancio nel 2018 i giorni di congedo obbligatorio di paternità passano dagli attuali 2 giorni ai 4 giorni, sempre con retribuzione totale al 100%.