Cosa accade se la nostra tata ci comunica di aspettare un bambino? Innanzitutto niente panico… Non è vero che la gravidanza della nostra dipendente domestica ci costa un patrimonio, in quanto la maggior parte del carico economico di questa situazione se la accolla l’INPS. Ci sono, però alcune cose da sapere.
Vademecum in caso di maternità del lavoratore domestico: come funziona?
Condizioni per il godimento dell’indennità sostitutiva:
ATTENZIONE: Non tutte le lavoratrici hanno diritto a percepire dall’INPS l’indennità sostitutiva dello stipendio in caso di gravidanza.
Ne hanno diritto solo quelle lavoratrici che hanno maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.
Va detto, però, che questo calcolo va fatto conteggiando un numero di contributi settimanali pari a quello delle settimane lavorate, purché per ciascuna settimana la lavoratrice abbia percepito una contribuzione media che corrisponda ad almeno 24 ore lavorative (art. 10 del D.P.R. n. 1403/1971).
Se ci sono i requisiti, la domanda di maternità va presentata all’INPS dalla lavoratrice stessa.
La retribuzione:
il datore di lavoro non dovrà accollarsi tutti gli oneri, ma solo alcuni restano a suo carico, mentre il resto viene erogato, appunto dall’INPS.
Oneri a carico del datore di lavoro:
l’accantonamento del TFR, che continua a maturare a carico del datore di lavoro e va calcolato integralmente sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire come se lavorasse per intero il mese;
Il rateo di ferie, che matura normalmente;
I contributi non vanno pagati in quanto non c’è erogazione di retribuzione.
Oneri a carico dell’INPS:
la retribuzione in caso di maternità obbligatoria, che ammonta all’80% dello stipendio, è completamente a carico dell’INPS (e non del datore di lavoro).
Il datore deve comunque continuare ad elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati.
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro:
dall’inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
Da notare che il divieto di licenziamento per le collaboratrici domestiche, spetta solamente fino al termine della maternità obbligatoria (art. 24 co.3 del Ccnl).
N.B.: la lavoratrice ha diritto alle stesse indennità previste per il caso di licenziamento (e quindi l’indennità di disoccupazione Naspi, così come l’indennità sostitutiva del preavviso), nel caso in cui presenti le proprie dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 co.1).
La durata della maternità:
la maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un’indennità sostitutiva.
La lavoratrice domestica non ha diritto all’indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata.
Infatti in caso di gravidanza a rischio la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all’inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda l’inps che per quanto riguarda la retribuzione.
L’INPS, con il messaggio n. 1621 del 22 maggio 2008, precisa che anche per le colf e le badanti è possibile riconoscere la flessibilità del congedo di maternità che quindi può essere goduto dal nono mese di gravidanza al quarto mese dopo il parto anziché dall’ottavo mese di gravidanza fino al terzo mese dopo il parto.
Quanto sopra a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del bambino.
Maddalena D’Aprile