Ogni lavoratore dipendente ha un determinato orario di lavoro da svolgere nell’arco della giornata, che sommate per tutta la settimana formano la settimana lavorativa.
La normativa vigente precisa che la durata dell’orario di lavoro “è quello liberamente concordato tra le parti e comunque sono ad un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.”
Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è invece quello di 40 ore settimanali diviso per 5 o 6 giorni. Il riposo minimo deve essere di almeno 11 ore nell’arco della giornata ed ha diritto ad un giorno di riposo intermedio retribuito nelle ore pomeridiane che normalmente non è inferiore a 2 ore.
Il lavoratore oltre al riposo giornaliero ha diritto a 36 ore di riposo settimanale. Di queste 36 ore, almeno 24 devono essere godute preferibilmente di domenica (la domenica qualora non fosse giorno di riposo, non gode di maggiorazione da giorno festivo).
Le restanti 12 ore il collaboratore domestico può decidere a sua discrezione quando goderne, sempre però previa concordazione tra le parti. Le ore di riposo infrasettimanali (12 ore) qualora vengano lavorate saranno poi retribuite al lavoratore dipendente con una maggiorazione del 40%. Nel caso invece si richieda la prestazione di lavoro durante il riposo settimanale (le 24 ore godute solitamente di domenica) comporterà una maggiorazione della retribuzione oraria del 60%.
Tornando a parlare di normale orario di lavoro, al dipendente al quale fosse richiesta l’osservanza di un orario superiore alle 6 ore, spetta la fruizione del pasto o una indennità pari al suo valore convenzionale.
Il dipendente che presta servizio in orario notturno è compensato con una maggiorazione della retribuzione globale pari al 20%. Viene considerato orario notturno, le ore che vanno dalle 22 alle 6 del mattino. Stabilire gli orari di straordinario non è semplice perché le percentuali di maggiorazione variano a seconda dell’orario e del giorno in cui si è svolta la prestazione lavorativa straordinaria; nel dettaglio:
- Vi sarà un aumento del 25% se la prestazione si è svolta dalle 6 alle 22 in giorni feriali.
- Aumenterà del 50% se è svolta in orario di lavoro notturno
- Sarà maggiorata del 60% se si è prestato servizio lavorativo straordinario durante la domenica o durante un’altra festività.
Le giornate considerate festività ai fini del lavoro straordinario o per il riposo di festività, sono tutte quelle elencate nell’art. 18 della Costituzione Italiana. È considerata festività anche la festa del santo patrono (ad esempio a Roma è festività patronale il 29 giugno). Ogni lavoratore ha diritto ha un periodo di ferie annuali che corrisponde a 26 giorni. Durante l’assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico di quando presta servizio. Qualora il collaboratore domestico venga licenziato o chieda le dimissioni prima di aver fruito di tali giorni, gli spetta il pagamento dell’intero periodo.
Le assenze per malattia devono essere comprovate da un certificato medico; nel caso di collaboratore dipendente non vi è tale obbligo.
Infine ogni lavoratore ha diritto ad un totale di ore 16 annue di permesso retribuito.