Tutte regole e le normative per portare la Babysitter (convivente o meno) in vacanza.
Molte sono le famiglie che scelgono di portare la babysitter (convivente o meno) in vacanza con loro, come ulteriore aiuto alla gestione dei piccoli e soprattutto per passare delle vacanze nel maggior riposo possibile. Altre invece scelgono di trasferire figli e tate nella casa di villeggiatura per i tre mesi in cui rimane chiusa la scuola, così da riempire le giornate e allontanarli dall’afa cittadina.
Tuttavia, dal contratto di lavoro nazionale dei collaboratori domestici non esistono degli obblighi da parte della babysitter che gli imponga di seguire il proprio datore di lavoro anche durante le ferie estive in un’altra città.
L’eventualità di seguire il datore di lavoro in trasferta deve essere espressamente prevista nella lettera di assunzione. Nel momento in cui il lavoratore espone un eventuale rifiuto, tale atteggiamento non costituisce motivo di licenziamento. Alla babysitter in vacanza, verrà corrisposta per tutti i giorni della trasferta, in base al livello di inquadramento, una diaria giornaliera che varia, in base al CCNL applicato, dal 10% al 20%, oltre alla normale retribuzione.
In ognuna delle due ipotesi ossia sia che la babysitter accetti di seguire il datore di lavoro in vacanza o che decida di rinunciare, questo dovrà comunque avvertire la propria lavoratrice con circa 10 giornidi anticipo della data di partenza, soprattutto qualora il soggiorno prevederà una trasferta presso un altro comune. Inoltre, alla babysitter dovranno essere rimborsate le spese di viaggio e di trasporto degli effetti personali, nel caso in cui il datore di lavoro non si faccia carico lui stesso di tali costi sin dalla partenza.
Infine, anche se in vacanza alla babysitter o tata è dovuto comunque il riconoscimento della giornata di riposo settimanale, così come deciso dal contratto di lavoro nazionale del personale domestico.