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Unioni Civili – Normativa

Unioni Civili - Normativa

L’11 Maggio 2016 è stata scritta una pagina importante nella legislazione italiana: con 372 SI, 51 NO e 99 ASTENUTI è stato approvato il disegno di legge sulle unioni civili.

Le legge che ha come titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, tutela quindi i diritti delle coppie di fatto, andando a regolamentare l’unione civile tra persone dello stesso sesso, da ora qualificate come “specifiche formazioni sociali”.La legge prevede che le unioni civili avverranno di fronte ad un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni, andando ad unire i loro rispettivi patrimoni e la residenza. Inoltre verranno registrati all’interno del registro dell’archivio di stato civile.

Non possono contrarre unione civile invece tutti quei soggetti che sono già sposati, che sono interdetti per infermità mentale, che sono stati condannati per omicidio o che hanno tentato l’omicidio del coniuge precedente. Le unioni civile non sono considerate alla pari di un normale matrimonio tra eterosessuali, ma tuttavia essi hanno punti in comune. Le due unioni ad esempio differiscono nell’obbligo di utilizzo del cognome del marito come cognome comune, l’obbligo delle pubblicazioni e l’attesa di almeno 6 mesi di separazione prima del divorzio.

Le maggiori distinzioni riguardano invece la stepchild adoption, ossia la possibilità dell’adozione del cosiddetto figliastro, ossia il figlio del coniuge omosessuale, e l’obbligo di fedeltà. Nonostante le continue pressioni e battaglie per far passare i due emendamenti, essi sono stati eliminati dal disegno di legge lo scorso febbraio.

Nelle unioni civili è regolamentata la materia riguardante il divorzio, poiché viene applicato in questo caso specifico il divorzio breve, ossia basteranno solamente tre mesi di separazione anziché sei per la richiesta di divorzio.

Come già sopra affermato, le unioni civili anche se sono considerate dei matrimonio, esse differiscono da questi anche nell’uso del cognome e nella comunione dei bene. Nel primo caso, alla coppia è data la possibilità di scegliere quale cognome adottare oltre che decidere di sposporre o anteporre il cognome in comune al proprio.

La legge sulle unioni civili non prende in esame solamente il caso specifico delle coppie omosessuali ma anche quelli delle coppie eterosessuali, ossia le coppie di fatto, o chiamati Conviventi di Fatto.

Il disegno di legge infatti disciplina il contratto di convivenza di fatto che viene stipulato sotto forma scritta di fronte ad un notaio che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile. Possono stipulare tale contratto sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali.

Il convivente di fatto ha gli stessi diritti che tutelano il coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero  e in caso di morte.

Gli unici modi per risolvere un contratto di convivenza sono: il recesso unilaterale, il matrimonio o l’unione civile di una o di entrambe le parti e infine con la morte dei contraenti.

In caso di cesso del contratto di convivenza il giudice può decidere di stabile il diritto del partner a ricevere l’assegno di mantenimento.

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