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Adozione Internazionale – Normativa

Adozione Internazionale - Normativa

L’ adozione internazionale di un minore straniero da parte di una famiglia italiana

L’ Adozione internazionale può essere di due tipologie:

  • adozione di minori stranieri residenti all’estero da parte sia di famiglie italiane che straniere residenti in Italia.
    adozione a minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero.

Per adottare un minore straniero la coppia adottante, così come per l’adozione in Italia, deve possedere dei requisiti e dei presupposti intangibili e cioè:

  • vi sia un minore in stato d’abbandono (che sia cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori)
  • gli aspiranti genitori abbiano i requisiti per l’adozione di un minore italiano quindi: essere sposati da più di tre anni o essere conviventi per lo stesso periodo di tempo, qualora gli anni di matrimonio siano inferiori a tre. Infine devono avere la dichiarazione di idoneità da parte del tribunale dei minori.

Nella pratica dell’adozione internazionale sono coinvolti vari enti come:

  • il tribunale dei minorenni come ente preposto ad emettere il decreto di idoneità adottiva
  • i servizi sociali
  • gli enti  autorizzati, cioè coloro che curano le pratiche di adozione e che tengono informati i futuri genitori sullo stato di avanzamento della domanda
  • la commissione per le adozioni internazionali presieduta da un Magistrato. Questa commissione ha la funzione di controllo sul provvedimento dell’adozione e autorizza l’ingresso del minore in Italia.

Quale è l’Iter da svolgere per adottare un minore straniero?

Il primo passo da compiere è quello di richiedere presso il tribunale dei minori l’idoneità ad adottare e dare la propria disponibilità verso una adozione internazionale.

Entro 15 giorni il tribunale invierà la richiesta ai servizi sociali che effettueranno le dovute verifiche e controlli sulla situazione familiare e personale dei due coniugi. Nei successivi 4 mesi sarà compito dei servizi sociali comunicare al tribunale le indagini svolte, tramite una relazione, il quale convocherà i due richiedenti se necessita di ulteriori chiarimenti. Entro due mesi emetterà il decreto di idoneità o di inidoneità all’adozione.

Il decreto emesso dal tribunale ha la validità di un anno entro il quale le pratiche devono essere concluse. Il decreto dal momento della delibera viene trasmesso immediatamente alla commissione per le adozioni internazionali e se già indicato anche all’ente autorizzato che seguirà successivamente la pratica.

Sarà adesso la commissione a decidere quando e chi la famiglia adotterà. La commissione può inoltre decidere un affidamento pre-adottivo di un anno o direttamente l’adozione presso la futura famiglia. La procedura vede la conclusione, con l’ordine emesso dal tribunale dei minori, di trascrizione del provvedimento di adozione nel registro dello stato civile.

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