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Lavoratore Extracomunitario: come assumerlo

Lavoratore Extracomunitario: come assumerlo

Ecco alcuni passaggi da rispettare quando si vuole assumere un lavoratore extracomunitario come collaboratore domestico.

Spesso può accadere che una famiglia voglia assumere al proprio servizio, come badante, colf o anche babysitter, un lavoratore extracomunitario. Premettendo che ogni persona fisica può essere assunta con ogni tipologia di contratto che esso sia part-time, determinato o indeterminato, esistono dunque a tal proposito delle norme da rispettare sia da parte del datore di lavoro che del futuro lavoratore.

Come prima cosa il datore di lavoro che esso sia italiano o straniero, deve inviare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza, nell’ambito delle quote previste dal Decreto flussi. Tali domande potranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il portale del Ministero degli Interni. Esse possono dividersi in:

La domanda di nulla osta al lavoro può essere:

  • nominativa, nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza diretta dello straniero da assumere;
  • numerica: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari

Per avere il nulla osta il datore di lavoro dovrà garantire, nella domanda, le seguenti specifiche:

  • Alloggio: dovrà essere specificata la sistemazione alloggiativa del lavoratore, tuttavia non sarà necessario (per il momento) il certificato di idoneità dell’alloggio.
  • Reddito: in caso di assunzione di una “badante” è necessario indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza. Qualora si tratti di un’impresa, questa dovrà dimostrare la capacità reddituale. Inoltre la domanda dovrà contenere l’auto-certificazione per:
    • Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.
    • Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado di parentela.

Quale è la procedura di rilascio del nulla osta per il lavoratore extracomunitario?

  • La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l’impiego competenti;
  • lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
  • lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta – che ha una validità di 6 mesi – e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello;
  • lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui precedentemente richiesto.
    Il visto d’ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;
  • Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero, accompagnato dal datore di lavoro, deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione. L’ufficio postale gli rilascia una ricevuta che dovrà essere conservata.
  • In questa fase, inoltre, lo Sportello unico richiede all’Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo, oppure la ‘verifica’ del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato dallo straniero sulla domanda di nulla osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno.
    In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale.
  • La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero, (per telefono o per posta ordinaria), per la consegna del permesso di soggiorno.
    [fonte inps]

 

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