Norme e Tributi,

La tredicesima mensilità

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La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione.

Alla sua origine, la tredicesima mensilità consisteva in un emolumento facoltativo, non obbligatorio che veniva riconosciuto al dipendente dal datore di lavoro in occasione del Natale. Ecco perché viene comunemente chiamata, tutt’oggi, gratifica natalizia.

Poi, con il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 5/8/1937 è diventata obbligatoria per le imprese del settore industriale. E con il decreto del Presidente della Repubblica dPR numero 1070 del 1960 è stata estesa a tutti, ivi inclusi i lavoratori del settore domestico (colf, babysitter, badanti, ecc.).

A chi spetta e a chi no

  • La tredicesima mensilità spetta a:
  •  tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia pubblici che privati;
  •  tutti i pensionati, ivi compresi i titolari di assegno sociale;
  •  chi prende la pensione di reversibilità, purché disoccupato.

La tredicesima mensilità non spetta, al contrario, a:

  • lavoratori parasubordinati;
  • lavoratori a progetto;
  • lavoratori autonomi.
  • Chi prende l’assegno di accompagnamento.

Come funziona

La tredicesima mensilità è disciplinata da vari CCNL e pertanto, potrà risultare diversamente disciplinata a seconda del settore di riferimento.

La tredicesima viene generalmente riconosciuta a dicembre, assieme all’ultima busta paga dell’anno, che viene corrisposto al lavoratore prima di Natale.

Si tratta, sostanzialmente, di uno stipendio in più, maturato dal lavoratore da gennaio a dicembre di ogni anno lavorato ma mentre il lordo corrisponde più o meno ad un normale stipendio, il netto risulta solitamente più basso in quanto è tassata di più e non beneficia delle detrazioni che spettano sulla retribuzione mensile.

Matura su:

  • Riposi e ferie
  • Malattia e infortunio
  • Maternità
  • Congedo matrimoniale

Non matura su:

  • Congedo parentale
  • Malattia bambino
  • Permessi non retribuiti
  • Aspettativa non retribuita
  • Assenza dal lavoro ingiustificata
  • Sciopero

Come si calcola

Le regole di calcolo della retribuzione della tredicesima mensilità le stabiliscono i CCNL, sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore nell’anno di riferimento. Equivale ad un dodicesimo di questo totale e viene corrisposta anche se il lavoratore ha lavorato meno di 12 mesi; Ogni mese viene figurativamente accantonato un rateo, pari ad un dodicesimo dello stipendio mensile, e bastano 15 giorni lavorati perché il rateo venga contabilizzato. il punto di riferimento del calcolo saranno le ore lavorate. E se il lavoratore presta la sua opera per più datori di lavoro, avrà diritto alla tredicesima mensilità da parte di ognuno.

Essendo una frazione della retribuzione annua lorda, dal suo calcolo vanno esclusi i compensi per lavoro straordinario, i bonus occasionali ed in generale gli extra.

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