Norme e Tributi,

Periodo di Prova – Normativa

Periodo di Prova - normativa

Il periodo di prova è un periodo di tempo in cui il datore di lavoro può testare i nuovi collaboratori domestici assunti.

Essendo previsto nel contratto collettivo di lavoro, il periodo di prova, è valido anche per colf, badanti e babysitter. Il periodo di prova è composto da un determinato numero di giorni, che parte dal momento dell’assunzione. Il datore di lavoro, durante questo periodo, può decidere senza alcuna motivazione e / o preavviso di interrompere il rapporto lavorativo. Questo lasso di tempo, è valido solamente se, al momento della stipula del contratto, è stato concordato dalle due parti (ne avevamo già parlato nell’articolo relativo all’assunzione delle babysitter). Qualora questo non fosse avvenuto, tale periodo, non è regolamentato e quindi non valido. Se il datore di lavoro, decidesse di interrompere il rapporto di lavoro al di fuori della contrattazione del periodo di prova, dovrebbe dare un tempo di preavviso e una motivazione valida al licenziamento (si sta parlando del licenziamento per giusta causa). Un altro fattore che può incidere sulla validità, è la comunicazione all’Inps del rapporto lavorativo e la registrazione del contratto di lavoro.

Quanto dura il periodo?

Per i livelli inquadrati D e D super, come ad esempio i maggiordomi, le badanti in possesso di attestati il periodo di prova è di 30 giorni, mentre per tutti gli altri livelli come colf e badanti il periodo di 15 – 8 giorni.
Nel calcolo delle giornate di prova, vanno conteggiate solamente le giornate effettivamente lavorate e quindi omesse tutte le giornate di assenza come ferie, malattia o permesso che la collaboratrice ha effettuato.

Il lavoratore che supera il periodo, senza alcuna comunicazione s’intende automaticamente confermato e assunto.

Qui di seguito è riportata la dicitura del CCNL per collaboratori domestici in merito:

“Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1° super , i 30 per la 1°, i 15 per la 2° e gli 8 per la 3°. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni. Per le categorie 1° super e 1° il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate. Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdetta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.”

Periodo di Prova - Normativa

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