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Accompagnamento – Normativa

Accompagnamento - Normativa

L’indennità di accompagnamento è una indennità assegnata a tutte quelle persone dichiarate totalmente invalide (quindi con un 100% di invalidità) prevista dalla legge 11.2.1980 n.18

Questa indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è stabilita su un importo forfettario pari a 512,00€ come rimborso per l’effettiva situazione di invalidità. È erogata per il solo titolo dell’invalidità, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.

Viene concessa a tutti i cittadini italiani o dell’UE residenti in Italia e ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza, allegando ad esso la certificazione medica comprovante la diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che dovrà essere definito  “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“.

Questo sussidio, una volta ottenuto dalla commissione medica, dovrà essere rinnovato ogni anno con un’autocertificazione presentata in modello
ICRIC, presso l’ufficio di zona INPS.

Come affermato sopra, l’indennità di accompagnamento non è subordinata da nessun requisito di reddito familiare, tuttavia per la richiesta e quindi l’erogazione non può essere cumulata con altre indennità simili. È altresi cumulabile con la pensione o l’assegno di invalidità.

L’indennità di accompagnamento spetta oltre che agli invalidi civili al 100% anche a:

  • ciechi assoluti
  • persone che sono state sottoposte a trattamenti di chemioterapia o altro in regime di DayHospital e che quindi impossibilitate a recarsi autonomamente in ospedale per proseguire i trattamenti.
  • ai minori impossibilitati di camminare senza assistenza continuativa
  • alle persone affette da morbo di Alzheimer
  • alle persone affette da morbo di Down
  • alle persone affette da forme di epilessia, sia gravi che lievi
  • a tutti coloro che seppur capaci di compiere gli atti quotidiani come ad esempio mangiare da soli, vestirsi e lavarsi, necessitano di un accompagnatore perché incapaci a causa di disturbi della sfera intellettiva, di rendersi conto della portata degli atti che compiono.
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