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Congedo Post Parto: Circolare INPS

Congedo Post Parto: Circolare INPS

Il Congedo Post Parto è la cosiddetta maternità e corrisponde al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

Il congedo post parto spetta principalmente alle lavoratrici dipendenti ed anche alle neomamme disoccupate o sospese (vedi art. 24 T.U.) secondo le seguenti condizioni:
• il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
• il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione.

Il congedo post parto spetta inoltre a:
• le lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno in possesso nell’anno di inizio della maternità la qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso.
• lavoratrici a domicilio.

Il congedo post parto si suddivide in due differenti periodi:

• Il primo periodo è quello antecedente al parto e comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto. Tuttavia vi possono essere delle eccezioni qualora si presentino delle complicazioni come ad esempio una gravidanza a rischio in cui subentrano dei periodi d’interdizione anticipata disposti dall’ASL oppure dalla direzioni territoriali del lavoro.

• il secondo periodo è riferito al post parto e comprende i 3 mesi successivi al parto (vedi disposizioni INPS per nascite premature o posticipate).

Secondo l’art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011, in caso di interruzione di gravidanza verificatasi successivamente ai 180 giorni dall’inizio della gestazione, oppure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità.

Il congedo post parto ovvero congedo per maternità sussiste anche nel caso di adozione o affidamento nazionale di minore, per i successivi 5 mesi all’effettivo ingresso in famiglia. Simil discorso vale anche per le adozioni o affidamenti internazionali verso dei minori.

Secondo l’art. 28, qualora sussistano impedimenti da parte della madre di usufruire del proprio congedo per maternità è possibile richiedere da parte del padre, il cosiddetto congedo per paternità. Tale richiesta è possibile effettuala in caso di:

morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;
abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica;
affidamento esclusivo del figlio al padre. L’affidamento esclusivo può essere comprovato allegando alla domanda telematica copia del provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso;
rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.

Alle lavoratrici (o lavoratori) che richiedono il congedo post parto spetta un’indennità anticipata pari all’80% dell’ultima mensilità percepita. Generalmente, tale indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Tuttavia, l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS alle seguenti classi di lavoratrici:
• lavoratrici stagionali
• operaie agricole
• lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
• lavoratrici disoccupate o sospese
• lavoratrici assicurate exIPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”)

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