Norme e Tributi,

TFR – Normativa

TFR - Normativa

Ogni lavoratore nel momento in cui termina un rapporto lavorativo ha diritto al  TFR.

Il TFR è l’acronimo per indicare il trattamento di fine rapporto. Questo è determinato dalla legge 29.05.1982 n. 297.

Il trattamento di fine rapporto si calcola annualmente in base alla retribuzione percepita durante tutto l’anno lavorativo comprensivo di indennità di vitto e alloggio. Questo totale andrà poi diviso per 13,5.

Ogni anno il datore di lavoro dovrà calcolare la quota del TFR il cui procedimento di calcolo sarà:

  1. Determinare la retribuzione annua utile ai fini del Trattamento di fine rapporto
  2. Determinare la quota annua di accantonamento
  3. Rivalutare le quote accantonate negli anni precedenti

Al termine del rapporto di lavoro quindi il datore di lavoro dovrà effettuare i calcoli finali, in proporzione ai mesi lavorati. Dovrà:

  1. Determinare la quota del periodo di lavoro conclusivo, complessivo di indennità.
  2. Sommare la quota finale con le quote calcolate negli anni precedenti.
  3. Versare il trattamento di fine rapporto e farsi firmare la ricevuta attestante il versamento.

La quota di accantonamento si calcola prendendo la retribuzione annuale e dividendola per 13,5 (come detto sopra). es. Su 9.900€ annui ÷ 13,5 = 733.30 sarà la quota di accantonamento.

Questa quota sarà poi riportata sul CUD di fine anno e comprenderà:

  1. la retribuzione netta dell’anno in corso
  2. la quota annua di Trattamento di Fine Rapporto dell’anno in corso
  3. il fondo TFR rivalutato

Quindi riassumendo abbiamo capito cosa è il Trattamento di Fine rapporto, come si calcola e quale è la quota di accantonamento annua.

Illustriamo adesso il terzo punto, quello che riguarda la rivalutazione delle quote già accantonate in anni antecedenti. La rivalutazione si effettua sommando due coefficienti:

  1. coefficiente annuale fisso: pari al 1,5% su base annua
  2. coefficiente variabile: pari al 75% della variazione del costo della vita secondo i dati ISTAT.

Concludendo l’analisi vediamo che il trattamento di fine rapporto totale da versare sarà comprensivo di:

retribuzione complessiva moltiplicata per i mesi lavorati, ad esso si aggiunge l’indennità delle ferie non pagate (qualora queste fossero presenti) e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Tutto forma il TFR annuo conclusivo, che sommato ai vari TFR accantonati negli anni passati opportunamente rivalutati daranno il totale da versare al termine del rapporto lavorativo.

Ultima nota da aggiungere: il lavoratore può chiedere un anticipo sul TFR, ma solamente una volta l’anno, per un massimo del 70%.

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